Mini ASpI: richiesta urgente di incontro al Miur

Grave disparità di trattamento a danno dei supplenti brevi e saltuari.
Fonte: http://www.gildains.it/

lunedì 21 gennaio 2013

Come è noto, i disoccupati che dal 1° gennaio scorso non saranno in grado di vantare il possesso dei requisiti per l´AspI, potranno fruire di un´indennità sussidiaria denominata mini-AspI, che ha sostituito la vecchia indennità di disoccupazione con i requisiti ridotti.

I requisiti previsti dalla legge sono i seguenti: «almeno tredici settimane di contribuzione di attività lavorativa negli ultimi dodici mesi».
Non di meno, con il messaggio 20774 del 17 dicembre scorso, l´Inps ha stabilito che chi ha maturato nel 2012 i requisiti per accedere all´indennità di disoccupazione con i requisiti ridotti, solo per quest´anno, potrà fruire ancora del beneficio calcolato con i vecchi requisiti (anzianità assicurativa di due anni, almeno 78 giornate di lavoro nell´anno precedente) e indipendentemente dallo stato di inoccupazione del lavoratore richiedente.

Resta il fatto che la novella di cui all´art.2 della legge 92/2012, oltre a modificare i requisiti di accesso al beneficio, prevede che la domanda debba essere presentata entro i due mesi successivi all´ottavo giorno dalla cessazione e che la costanza di un nuovo rapporto di lavoro fa decadere automaticamente l´indennità eventualmente in godimento.
Pertanto, il lavoratore, anziché ottenere un indennizzo per i periodi di disoccupazione pregressi (come avveniva con l´indennità con i requisiti ridotti), con la nuova disciplina potrà ottenere un mero sussidio sostitutivo della retribuzione, ma solo a far data dall´ottavo giorno di disoccupazione.

Ciò determinerà, a regime, una grave disparità di trattamento a danno dei supplenti brevi e saltuari che, a causa della intermittenza del rapporto di lavoro e del numero esiguo di giornate di lavoro, non solo rischiano di non maturare il diritto all´indennità ma, addirittura, potrebbero  vedersi preclusa la possibilità di percepire l´indennizzo, proprio per effetto dell´intervenienza di nuovi rapporti di lavoro (talvolta della durata di un solo giorno) che andrebbero a determinare la cessazione automatica del versamento dell´indennità medesima.

Per questi motivi la FGU ha chiesto un incontro urgente al ministero al fine di affrontare la questione.

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