Una sentenza annulla una sospensione di un docente da parte del dirigente scolastico

L’amministrazione è stata condannata ad annullare la sospensione e i suoi effetti economici, nonché a corrispondere un contributo per le spese legali di 2500 €: possiamo dire di avere, tra l’altro, ribadito il principio, sul territorio e a livello nazionale, che I DIRIGENTI SCOLASTICI NON POSSONO COMMINARE LA SANZIONE DISCIPLINARE DELLA SOSPENSIONE AI DOCENTI. Rimane ai dirigenti scolastici solamente l’avvertimento o il richiamo scritto, e questo è definitivo. La sentenza è pubblica e l’amministrazione, che aveva cercato una composizione stragiudiziale non accolta, non si è neppure presentata in giudizio.

Il Tribunale, nella persona del Giudice Emma Cosentino,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
[n. 485/2020 del 13 ottobre 2020]
nella causa civile di I Grado iscritta al R.G. n. 2824/2019, promossa da:
▮▮▮, rappresentato e difeso dall’Avv. Claudio Moscati, elettivamente domiciliato presso il Suo studio, in Via Savenella n. 2, Bologna.


RICORRENTE

contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro-tempore, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L’EMILIA ROMAGNA, UFFICIO V AMBITO TERRITORIALE DI BOLOGNA, IIS GIORDANO BRUNO, in persona dei rappresentanti legali, presso l’Avvocatura dello Stato di Bologna.


CONVENUTI CONTUMACI


Avente ad oggetto: Impugnazione sanzioni disciplinari.

CONCLUSIONI
Il procuratore del ricorrente conclude come in ricorso perché il Tribunale voglia:

“I. in via principale annullare le sanzioni disciplinari impugnate in quanto illegittime, nulle e/o infondate, con tutti gli effetti a ciò conseguenti, ivi compresa la condanna alle amministrazioni resistenti a voler qualificare lavorative le giornate del 4, 5 e 6 giugno 2018, e quindi valide ad ogni effetto giuridico ed economico, con la restituzione delle somme a tal titolo trattenute, con interessi e rivalutazione monetaria dalla data della trattenuta sino al saldo effettivo;
II. in via subordinata e salvo gravame, ritenuta la sproporzionalità/incongruità delle sanzioni irrogate al ricorrente, annullarle e quindi rideterminarle ex art 63 comma 2 bis dlgs 165/2001, nei termini di cui in atti o comunque con la minor sanzione ritenuta di giustizia, con gli effetti conseguenti anche ai fini retributivi.
III. Con vittoria di spese ed onorari, oltre 15% spese generali IVA e CPA come per legge.”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

a. Con ricorso depositato davanti al Giudice del lavoro di Bologna in data 30.11.2019 il ricorrente, per i motivi indicati, concludeva come sopra.
b. Non si costituivano né comparivano in giudizio il MIUR e gli altri Uffici, ritualmente citati, ed all’udienza dell’11.2.2020 la causa veniva rinviata per la discussione all’udienza del 13.10.2020.
c. All’udienza odierna, all’esito della discussione orale, udite le conclusioni della ricorrente, che si riportava al ricorso, il Giudice si ritirava per deliberare e successivamente, ai sensi dell’art. 429 c.p.c., pronunciava sentenza, depositata telematicamente, con cui definiva il giudizio dando contestuale lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La domanda è fondata e deve essere accolta.
1a. Il ricorrente assume che:
– è docente di matematica presso l’Istituto Statale di Istruzione Superiore “Giordano Bruno” di Budrio,
– nel corso dell’a.s. 2017/2018 ha ricevuto contestualmente due contestazioni disciplinari per comportamento costituente “… mancanza dei doveri della funzione docente (art. 494 Dl.vo 297/94)”,
– la prima contestazione in data 6.4.2018 in quanto “In data 27 marzo 2018 da un controllo sui registri si rileva che nella classe ▮▮ è iniziato il primo modulo del programma dell’anno terminale il 7/2/2018”,
– la seconda, in pari data, per pretesa mancata compilazione del Registro Elettronico,
– il 20.4.2018 si teneva l’audizione a difesa,
– l’11.5.2018 riceveva una “censura” con la richiesta di “… una maggiore attenzione” e la “sospensione dall’insegnamento per numero 3 giorni, ai sensi dell’art. 495 Dlgs 297/94 nei giorni 4, 5 e 6 giugno 2018”,
– le sanzioni, in particolar modo quella della sospensione, sono ingiuste e gravemente pregiudizievoli per la sua immagine professionale e carriera, oltre che viziate sotto il profilo procedurale,
– per la seconda ci sarebbe l’incompetenza della dirigente scolastica (come deciso da Corte di Appello Lavoro di Bologna n. 819/2018), anche nella vigenza del comma 9 quater dell’art. 55 bis Dlgs 165/2001 (introdotto dall’art 13 comma 1 lett j Dlgs 75/2017), laddove si dice che “Per il personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, il procedimento disciplinare per le infrazioni per le quali è prevista l’irrogazione di sanzioni fino alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni è di competenza del responsabile della struttura in possesso di qualifica dirigenziale e si svolge secondo le disposizioni del presente articolo. Quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento disciplinare si svolge dinanzi all’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, norma procedurale che non ha rilevanza per il personale docente, per il quale, a differenza del personale ATA, non è prevista la sanzione della sospensione fino a dieci giorni,
– la dirigente avrebbe dovuto, per entrambe le contestazioni, trasmettere gli atti all’USR,
– entrambe le sanzioni sono nulle per incompetenza dell’organo procedente, essendo irrilevante che la prima contestazione si sia conclusa con l’irrogazione della semplice “censura”,
– le sanzioni impugnate sono inoltre illegittime e sproporzionate,
– la programmazione era stata inserita tempestivamente nel registro elettronico (anche se poi è emerso che erano state inserite erroneamente in punto diverso da quello previsto);
– la posticipazione dell’argomento delle derivate conseguiva alle difficoltà che la classe aveva trovato nell’affrontare l’argomento,
– non una sola parola di motivazione è stata spesa rispetto alla rilevanza delle giustificazioni,
– non pare che i fatti contestati fossero tali da poterli qualificare disciplinarmente rilevanti e, quindi, degni di sanzione,
– non ricorre l’ipotesi di cui all’art. 494 Dlgs 297/1994 e cioè, nella sostanza, quella del grave inadempimento ai doveri inerenti la funzione docente,
– in via subordinata, e visto l’art. 63 comma 2 bis Dlgs 165/2001, potrà ritenere sufficiente e più proporzionata al caso di specie l’applicazione delle minori sanzioni previste dall’art. 492 e 493 del Dlgs 297/1994, rispettivamente quella dell’avvertimento scritto, in luogo della cesura, e della censura in luogo della sospensione dal servizio per tre giorni.
1b. Le deduzioni del ricorrente appaiono fondate e condividibili.
1b1. Effettivamente quantomeno la seconda sanzione risulta non di competenza della dirigente scolastica, come da giurisprudenza, prodotta dal ricorrente, di legittimità e della Corte di Appello Lavoro di Bologna in un caso simile, per i motivi ivi indicati ai quali si rinvia, per cui la dirigente avrebbe dovuto trasmettere gli atti all’USR.
La circostanza risulta riconosciuta e sottolineata con nota del 4.2.2020, prodotta dal ricorrente, dal Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico regionale per la Toscana indirizzata a vari Dirigenti scolastici.
Discutibile che la competenza per la prima sanzione non fosse della Dirigente, tuttavia, stante la ritenuta infondatezza di entrambe le contestazioni e sanzioni, peraltro sproporzionate rispetto ai fatti, appare inutile approfondire la valutazione sul punto.
1b2. In ogni caso non sembra potersi ravvisare nel comportamento tenuto dal ricorrente alcuna “… mancanza dei doveri della funzione docente (art. 494 Dl.vo 297/94)” o alcun grave inadempimento o, quantomeno, alcuna mancanza meritevole di sanzione.
Ed infatti, come chiarito dal ricorrente già con le proprie giustificazioni, che non risultano in alcun modo prese in considerazione, la programmazione oggetto della contestazione era stata inserita tempestivamente nel registro elettronico (anche se, come emerso, per errore in punto diverso da quello previsto) e la posticipazione dell’argomento delle derivate, oggetto dell’altra contestazione, conseguiva alle difficoltà che la classe aveva trovato nell’affrontare l’argomento.
1c. La mancata costituzione in giudizio da parte dei convenuti, ritualmente citati, sembra confermare la fondatezza del ricorso e l’infondatezza delle sanzioni impugnate o, quantomeno, si pone come elemento di valutazione in tal senso e preclude oggettivamente l’esame di qualunque prospettazione dei fatti differente.
2. Le spese del giudizio, come in dispositivo liquidate, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice del Tribunale di Bologna, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa e respinta, così provvede:
– annulla le sanzioni disciplinari impugnate, comminate al ricorrente ▮▮ in data 11.5.2018 dal MIUR e dagli altri Uffici convenuti contumaci;
– condanna i convenuti a restituire al ricorrente le somme trattenute per le giornate del 4, 5 e 6 giugno 2018, con interessi sino al saldo; – condanna i convenuti al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio che liquida in € 2.500,00 per compensi, € 259,00 per C.U., oltre il 15% per spese forfettarie, IVA e CPA.

Bologna, il 13.10.2020.

Il Giudice
Emma Cosentino