Presentiamo in forma grafica animata alcuni schemi riguardanti i congedi obbligatorî per le madri e facoltativi per le madri e i padri.
Negli esempi che seguono i mesi di congedo facoltativo sono immaginati suddivisi in modo che la madre benefici del massimo periodo consentito, ma in realtà sono fruibili con una diversa distribuzione tra madre e padre.
ATTENZIONE: gli schemi sottostanti non comprendono una delle modifiche che il D. Lgs 80/2015 apportò al D. Lgs 151/2001: la retribuzione al 30% è dovuta non fino ai sei anni del/la bambino/a, bensì fino agli otto anni d’età (art. 9). [questo paragrafo è stato aggiunto il 21/12/2021]
![Congedo obbligatorio della madre](https://www.gildamodena.it/wp-content/uploads/2016/12/Congedo-obbligatorio-Madre.gif)
Congedo obbligatorio della madre – I cinque mesi possono essere fatti iniziare due mesi prima del parto previsto. A parto avvenuto, anche nel caso di nascite premature, tale periodo di congedo obbligatorio è riassegnato conseguentemente.
![congedo-facoltativo-madre-6-mesi](https://www.gildamodena.it/wp-content/uploads/2016/12/Congedo-facoltativo-Madre-6-mesi.gif)
Congedo facoltativo della madre (o del padre) – Il primo dei sei mesi di congedo facoltativo è retribuito al 100% mentre i restanti cinque mesi sono retribuiti al 30%. Se si gode del congedo facoltativo oltre il sesto anno di età del/la figlio/a, tale congedo non è retribuito. Il diritto al congedo è esteso dalle recenti norme fino al compimento del dodicesimo anno del/la figlio/a. Non è obbligatorio fruire dei mesi di congedo in blocco, ovvero in modo continuativo, e il congedo come tale è sospeso se il/la figlio/a si ammala.
![Congedo facoltativo del padre (o della madre) -](https://www.gildamodena.it/wp-content/uploads/2016/12/Congedo-facoltativo-Padre-4-5-mesi.gif)
Congedo facoltativo del padre (o della madre) – L’altro genitore (nel nostro esempio il padre) può godere di ulteriori quattro mesi di congedo facoltativo, estendibili a cinque mesi se gli ultimi tre dei quattro sono stati goduti in modo continuativo.
![Congedo facoltativo del padre (4 mesi)](https://www.gildamodena.it/wp-content/uploads/2016/12/Congedo-facoltativo-Padre-4-mesi.gif)
Congedo facoltativo dell’altro genitore (il padre, nel nostro esempio) di quattro mesi (o di cinque mesi, come nella sottostante rappresentazione) – Anche questo congedo perde la retribuzione al 30%, se è richiesto oltre il sesto anno del/la figlio/a.
![Congedo facoltativo del padre (5 mesi)](https://www.gildamodena.it/wp-content/uploads/2016/12/Congedo-facoltativo-Padre-5-mesi.gif)
Congedo facoltativo dell’altro genitore (il padre, nel nostro esempio) di cinque mesi (o di quattro mesi, come nella sottoprastante rappresentazione) – Anche questo congedo perde la retribuzione al 30%, se è richiesto oltre il sesto anno del/la figlio/a.
![congedo-facoltativo-genitore-solo](https://www.gildamodena.it/wp-content/uploads/2016/12/Congedo-facoltativo-Genitore-solo.gif)
Congedo del genitore solo (per es. per abbandono o non riconoscimento del figlio da parte dell’altro genitore, o per morte dello stesso) – Il congedo di diritto è complessivamente di dieci mesi, il primo dei quali retribuito al 100% e gli altri nove al 30%, purché goduti entro i sei anni del/la figlio/a. Non è obbligatorio fruire dei mesi di congedo in blocco, ovvero in modo continuativo.